A volte ritornano: la bibliometria nel bando PRIN PNRR 2022

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Poster of the movie Sometimes They Come Back All’inizio di ottobre si è diffusa la notizia che l’ANVUR, l’agenzia governativa nella quale si accentra la valutazione amministrativa della ricerca italiana, aveva formalmente sottoscritto l’Agreement on Reforming Research Assessment. Come la dichiarazione DORA e il Leiden Manifesto for Research Metrics, questo accordo include fra i suoi punti principali l’emancipazione della valutazione da analitiche commerciali quantitative quali il fattore d’impatto, l’indice H e le classifiche di università ed enti di ricerca, così da concentrare l’attenzione sulla qualità e sulla diversità della ricerca. L’Annex 1 del suo testo, ricapitolando convinzioni ormai diffuse,1 spiega perché:

I processi di valutazione che si affidano prevalentemente a sistemi di misurazione basati su riviste e pubblicazioni producono notoriamente, a danno della qualità, una cultura del ‘publish or perish’ incapace di riconoscere impostazioni differenti. Il predominio di sistemi di misura angusti fondati su riviste e pubblicazioni, spesso usati impropriamente nella valutazione della ricerca, può disconoscere contributi diversi e può influenzare negativamente la qualità e l’impatto della ricerca stessa. Può, per esempio, esaltare quantità e velocità a scapito di qualità e rigore, far emergere riviste e conferenze predatorie, incoraggiare a pubblicare in riviste ad accesso chiuso e a pagamento per il loro fattore d’impatto elevato anche se sono disponibili alternative ad accesso aperto, indurre a evitare il rischio per non ridurre la possibilità di venir pubblicati, produrre un’eccessiva attenzione alle classifiche a detrimento della collaborazione e far sprecare energie, tempo e denaro a ripetere il già fatto perché gli articoli sui risultati “negativi” rimangono largamente inediti. La valutazione della ricerca dovrebbe promuovere una cultura che riconosca la collaborazione, l’apertura e l’impegno sociale e offra opportunità a una pluralità di talenti.

L’ANVUR ha finora imposto la bibliometria in tutta la sua valutazione: anche per i settori detti “non bibliometrici” chi desidera diventare professore o commissario di concorso deve adeguarsi a valori-soglia quantitativi, basati sul numero di libri, nonché di articoli in riviste genericamente scientifiche e in “di classe A”, determinate tramite liste stilate dall’ANVUR medesima. La sua adesione formale all’accordo sarebbe dunque una notizia non irrilevante, sebbene non comporti la deposizione della spada, per così dire, ma solo l’annuncio della sostituzione della bilancia. Fuor di metafora, la firma promette di cambiare come si valuta ma non chi valuta: l’Anvur, da parte sua, rimane un’agenzia nominata dal governo che sottomette la ricerca italiana a una valutazione amministrativa e centralizzata anziché scientifica e distribuita.

Dovrebbe tuttavia destare stupore che il bando PRIN PNRR 2022 del 14 settembre 2022 richieda dati bibliometrici – obbligatori per fisica, ingegneria e scienze biologiche, e solo se disponibili per scienze umane e sociali – a chi presenta un progetto di ricerca candidandosi come principal investigator.

Si dirà: l’accordo europeo (p. 5) non mette interamente al bando la bibliometria, ma chiede solo di “fondare la valutazione della ricerca principalmente su una valutazione qualitativa in cui è centrale la revisione paritaria, sostenuta da un uso responsabile di indicatori quantitativi”. Però, come si evince dal fac-simile della domanda, aggiornato al 17 ottobre 2022, che gli aspiranti devono compilare, gli indicatori quantitativi richiesti sono tali che difficilmente se ne può immaginare un uso responsabile. Bando e modulistica sono disponibili qui; https://prin.mur.gov.it/Attachments/getAttachment?key=HopXv8NjF1Vb4NvuuAMfmQ== l’illustrazione a fianco riproduce quanto si trova alla pagina 5 del fac-simile, nel punto B2.

Salta subito agli occhi che al candidato viene richiesto l’Impact Factor dei suoi articoli, presumibilmente perché si ritiene che questo dato sia utile per valutarlo. Lo stesso inventore dell’IF, Eugene Garfield, raccomandava di non impiegarlo per valutare i ricercatori: com’è ampiamente noto, facilmente intuibile, e riconosciuto perfino da una sentenza del TAR del Lazio, un rapporto che pesa le citazioni complessive annuali degli articoli usciti su una rivista il biennio precedente è una misura che riguarda la rivista stessa e non i suoi singoli testi, alcuni dei quali possono essere citati poco o per nulla.

https://prin.mur.gov.it/Attachments/getAttachment?key=9L3fqE6vl9+EucB3/ELXtg==Il ministero ha pubblicato anche delle FAQ. L’illustrazione qui a fianco ne riproduce la parte sulla bibliometria.
A chiarimento di quanto implicito nel fac-simile, il MUR spiega che i fattori d’impatto delle riviste su cui sono usciti gli articoli dei candidati vanno sommati, senza compiere la normalizzazione raccomandata dal sesto punto del Leiden Manifesto for Research Metrics. Il numero di citazioni, tuttavia, varia fra disciplina e disciplina, e con esso il fattore d’impatto delle riviste: se gli IF delle riviste che hanno pubblicato gli articoli vengono semplicemente addizionati, i ricercatori che operano in campi a bassa intensità di citazioni verranno penalizzati a vantaggio di quanti lavorano in ambiti di intensità maggiore. E per mantenere quel pizzico di accidentalità tipico della carriera accademica, il MUR non prescrive di indicare l’IF che la rivista aveva quando l’articolo è stato pubblicato, ma quello attuale o l’ultimo disponibile: così – a proposito di scale oggettive – il valore di un articolo, oltre a dipendere dal suo contenitore e non dal suo contenuto, crescerà e decrescerà nel tempo avvenire con le fluttuazioni del fattore d’impatto della rivista che lo ha pubblicato. Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie.

Anche i limiti dell’indice H, qui calcolato sul database proprietario Scopus, che è, in conflitto di interessi, sotto il controllo del più grande oligopolista dell’editoria scientifica commerciale, Elsevier, sono ben noti, tanto che è stato ripudiato dal suo stesso inventore in quanto generatore di conformismo.

La responsabilità del bando, che è uscito prima del suo insediamento, non ricade sul governo attualmente in carica, bensì su quello precedente, detto “dei migliori“. C’è anche una responsabilità dell’ANVUR? La risposta, questa volta, è no.

Sebbene tempestivamente denunciato da “Roars”, pochi si sono accorti che l’articolo 64 comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 ha cambiato, per il periodo della prima applicazione coincidente con la distribuzione dei fondi del PNRR, il nome e le modalità di composizione del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR), ora ribattezzato Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca (CNVR). Il CNVR ha, fra l’altro, il compito di “indicare i criteri generali per le attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca” finanziati dal MUR. Nella prima applicazione del decreto, dunque, i sette membri del vecchio Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca rimangono in carica, ma vengono affiancati da otto membri nominati direttamente dal ministro dell’università e della ricerca, senza nessun vincolo oltre il rispetto della parità di genere.2 In altre parole, per decidere come e con quali criteri distribuire i fondi PRIN PNRR non solo il ministro può nominare chi vuole, ma i nominati, essendo otto, sono sufficienti per ottenere la maggioranza nelle deliberazioni del comitato – le quali dunque possono venir decise da valutatori di designazione interamente politica.

Con il Decreto 30 luglio 2021, n. 1004 del Ministro dell’Università e Ricerca, la ministra Messa ha provveduto a scegliere gli 8 nuovi componenti del CNVR: si possono leggere in questo articolo di “Roars”. È dunque un comitato con una maggioranza di diretta ed esclusiva emanazione politica che ha consentito questo uso della bibliometria inappropriato, irresponsabile, e perfino impugnabile davanti alla giustizia amministrativa. Per il TAR del Lazio era infatti chiaro già nel 2015 che, perfino se lo trattiamo impropriamente come indicatore di qualità e non di popolarità, il fattore d’impatto riguarda “la qualità complessiva delle singole riviste più che la qualità dei singoli articoli in esse contenuti e redatti dall’interessato”.

A un osservatore esterno i decreti e gli acronimi possono apparire vacui e tediosi esoterismi burocratici: ma in questa vacuità si cela una valutazione di stato ancor meno scientifica e ancora più sottomessa alla politica, specialmente entro un’università impoverita di denaro e di spirito che tende ad attribuire potere e prestigio a chi, ad arbitrio del principe, ottiene fondi per i propri progetti di ricerca. Il “governo dei migliori” si è baloccato irresponsabilmente con la bibliometria. Governi peggiori potranno seguire la via regolamentare che ha predisposto e fare di peggio.

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Dissonanze: Giuseppe Valditara e la valutazione dell’università e della ricerca

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MusicistiIl Circolo universitario “Giorgio Errera” ha messo a disposizione di tutti un testo che il senatore Valditara, capo dipartimento per la formazione superiore e la ricerca presso il MIUR, aveva inviato ai rettori per chiedere loro osservazioni e suggerimenti. Il documento, nato come corrispondenza di un funzionario con un’associazione privata di funzionari governativi de facto, è un atto di uso della ragione soltanto privato. Chi desidera discuterlo pubblicamente dovrà essere consapevole che, anche in questo caso, il suo uso pubblico della ragione potrebbe rimanere unilaterale.

1. Ricercatori da competizione

I sistemi di valutazione rappresentano uno strumento indispensabile per il Decisore politico, sia per il governo del sistema sia per la corretta allocazione delle risorse, sia, infine, per la competizione sulla platea internazionale.

Reso in termini meno impersonali questo preambolo informa che il “decisore politico” governa il sistema dell’università e della ricerca, finanzia i suoi vari rami – ”risorse scarse vanno attribuite premiando chi le usa in modo virtuoso” – e persegue la competizione internazionale, impiegando la valutazione della ricerca per attuare tali scopi.

La valutazione della ricerca è dunque valutazione di stato, in primo luogo in quanto strumento al servizio del governo per i suoi scopi amministrativi e gestionali, e in secondo luogo in quanto processo estrinseco alla ricerca stessa tanto da essere deputato a organi specifici. A questa valutazione di stato corrisponde una scienza di stato il cui fine è “la competizione”.

In verità la premessa del documento annovera fra i fini anche i “soddisfacenti risultati in termini di qualità della ricerca e della didattica”. Ma se chiediamo: “soddisfacenti per chi?” “soddisfacenti secondo quali criteri?” ci rendiamo conto che la misura pubblica della soddisfazione è principalmente l’attitudine alla competizione. Secondo Valditara, gli effetti benefici della valutazione di stato della ricerca come si è svolta finora in Italia sono stati infatti i seguenti:

  • una maggiore conoscenza del sistema;
  • il fatto che “la ricerca scientifica italiana risulta in posizione elevata nei Ranking internazionali”;
  • il risanamento dei bilanci delle università “con fra l’altro una spesa per il personale che è nella pressoché totalità dei casi inferiore all’80% in rapporto all’FFO”.

I dati grezzi su cui si è basata la valutazione di stato non sono liberamente disponibili: agli italiani sono arrivate classifiche basate su dati e responsi prevalentemente riservati, comprendenti opere ad accesso chiuso temporaneamente ospitate da archivi neri, indici citazionali ricavati da banche dati estere, oligopolistiche e proprietarie come Clarivate Analytics e Scopus; ai ricercatori sono pervenuti giudizi immotivati di anonimi funzionari d’indiretta nomina governativa, per accedere ai cui atti è stato necessario ricorrere alla giustizia amministrativa. La maggior conoscenza del sistema, se mai c’è stata, è rimasta nei forzieri dell’amministrazione, inaccessibile ai cittadini in generale, e ai ricercatori indipendenti in particolare.

Quanto alle classifiche internazionali – quali delle molte? – la posizione italiana è pressoché invariata negli ultimi due decenni: nelle serie storiche di Scimago, per esempio, che cominciano nel 1996 per estendersi fino ai nostri giorni, l’Italia oscilla costantemente fra il settimo e l’ottavo posto.

Il “risanamento” dei bilanci delle università italiane, infine, non è certo dovuto alla valutazione di stato, ma a una politica di drastici tagli e blocchi delle assunzioni destinata a persistere: il documento Valditara, infatti, tratta la “scarsità delle risorse” non come l’effetto di una decisione politica a cui egli stesso ha contribuito, bensì come una condizione naturale.

Resta, dunque, la competizione: ma in che senso e a quale scopo? Nel documento si parla di “competizione sulla platea internazionale”, subito prima di menzionare, genericamente, i “ranking”; si dice che la valutazione di stato ha stimolato “la competizione identificando i cosiddetti ‘inattivi’”,1 che la farraginosità e incoerenza della normativa attuale rende “non competitiva” la ricaduta della ricerca sulla società, vale a dire la “competitività e sviluppo da essa derivati”, e che però non si dovrebbero “pretendere gli eccessi di competitività della ricerca e dirigismo di oltreoceano”.

Per Adam Smith la competizione sul mercato non era fine a se stessa, ma serviva a mantenere i prezzi sotto controllo, evitandone la massimizzazione a danno degli acquirenti che sarebbe seguita al monopolio.2 Il documento Valditara sembra invece usarla in un senso generico, orientandola su criteri differenti e senza preoccuparsi di indicarne i fini. Il professore “inattivo” sarebbe incentivato a scrivere qualcosa, distogliendosi dall’eventuale lucrosa libera professione che assorbe il suo tempo, in virtù della gara indetta dalla valutazione di stato; la prevalenza nella competizione internazionale viene misurata da indeterminate classifiche che vengono assunte come autorevoli; la ricerca, ricadendo sulla società, la rende “competitiva”.3

Per che cosa si competa, un bollino da parte della valutazione di stato italiana, un avanzamento in classifiche internazionali stilate da intraprese commerciali private in base a dati e criteri discutibili,4 la preponderanza militare o la supremazia commerciale, e se la competitività sia effettivamente in grado di produrre ricercatori la cui specialità non si riduca all’abilità di soverchiare gli altri, sembra indifferente: la competizione, movente universale del genere umano, è in se stessa uno scopo. “Guerra è sempre”. Quanto per il padre dell’economia politica contemporanea era solo un mezzo da applicarsi in un mercato di oggetti fungibili5 qui diventa un fine non bisognoso di giustificazione. Con un’evoluzione familiare ai lettori di Weber,6 mezzi e fini si sono invertiti: dobbiamo – pur senza eccessi transatlantici – essere competitivi anche se non sappiamo perché.

2. L’autonomia è eteronomia

Il documento di Valditara – già relatore della cosiddetta legge Gelmini – è stato apprezzato per le sue critiche all’ANVUR, l’ente “inquisitorio e burocratico” attualmente preposto alla valutazione di stato, e alla sua “dittatura dell’algoritmo”, pur instaurata su un sistema come quello italiano, che avrebbe una “scarsa attitudine alla valutazione dei risultati” e una “scarsa attenzione al merito”, secondo il principio “ti do poco, pretendo poco e non ti controllo”.

L’introduzione dell’ANVUR avrebbe condotto dalla passata “autonomia irresponsabile” a una “autonomia controllata” ipernormata e deresponsabilizzante, che ha irrigidito, appesantito e distorto i processi, alimentando comportamenti opportunistici e rinchiudendo la ricerca entro perimetri disciplinari impermeabili. Il passo successivo dovrà essere un’”autonomia responsabile”, a cui dovrà corrispondere:

una valutazione non solo prescrittiva, ma con una prevalenza di indicazione di buone pratiche, fatta di poche prescrizioni, che abbia nella flessibilità il suo scopo e nella certezza del premio e della sanzione il suo strumento forte di induzione al risultato positivo, con regole ed indicazioni legate alle diversità delle singole Aree scientifiche e dei singoli Territori in cui la formazione e ricerca incidono e si sviluppano, che tenga conto anche delle variabili legate alle differenti situazioni e modalità di espressione della scienza e di produttività e redditività immediata o dilazionata nel tempo della stessa.

Per autonomia di solito s’intende la capacità di darsi leggi proprie e d’imporsene il rispetto. Chi, infatti, non riesce a seguire le norme che si è dato da sé, perché deviato da forze esterne, cessa di essere autonomo per diventare eteronomo. Nella prosa ministeriale l’autonomia cosiddetta irresponsabile designa però uno stato di violazione della norma amministrativa che limita la spesa per il personale all’80% del finanziamento ordinario, l’autonomia cosiddetta controllata è la sottomissione dell’università a un regime “iper-normato e iper-controllato”, e l’autonomia cosiddetta responsabile sembra una specie di sintesi dialettica nella quale vigeranno norme più flessibili e variamente adattate a discipline e territori, del cui rispetto però gli enti saranno chiamati a rispondere. In nessuno di questi tre casi le università operano secondo leggi proprie: la loro condizione può essere detta autonoma solo se la parola “autonomia” viene intesa come sinonimo di una “sregolatezza” disciplinabile solo tramite l’imposizione di norme esterne. Ma se le regole a cui le università sono soggette nei loro tre tipi di “autonomia” sono esterne, la loro condizione propriamente non è di autonomia, bensì di eteronomia.

Anche nella cosiddetta autonomia responsabile la “certezza del premio e della sanzione” è possibile solo in presenza di norme esterne non del tutto flessibili né esclusivamente indicative, bensì con un nucleo imperativo e rigido, in modo tale che non vi siano margini d’arbitrio nel riconoscimento di castighi e regalie. Coerentemente, nel progetto ministeriale di autonomia eteronoma, l’unica differenza fra il regime del controllo e quello della responsabilità potrà dunque essere nel grado e non nella specie: la ricerca pubblica rimarrà soggetta alla valutazione di stato, ma verrà sottoposta a una quantità minore di regole, eventualmente adattate su base disciplinare e territoriale.

3. Il ministero dell’amore

Valditara riconosce che la valutazione di stato, indifferentemente imposta da governi di destra e di centro-sinistra,7 ha danneggiato la ricerca italiana, sottoponendola a norme che hanno ben poco a che vedere con la scienza.8 Allo stesso tempo, però, il suo documento assume che la qualità della ricerca non possa essere apprezzata informalmente dalle comunità degli studiosi, ma vada determinata da un’autorità esterna e secondo scopi diversi dall’avanzamento del sapere, quali il perseguimento di un’indeterminata competitività. Forse la sua autonomia eteronoma soggetta a un morbido e duro regime di premi e di castighi è molto più l’espressione di una dissonanza cognitiva che un consapevole espediente propagandistico.

Valditara ha contribuito a disegnare un’università nella quale i tre principi della riforma humboldtiana sono applicati a rovescio: nel sistema della valutazione di stato chi fa ricerca non è più solo, perché “iper-normato e iper-controllato” e non è più libero, perché la bibliometria lo condiziona a scegliere argomenti alla moda,9 o comunque prediletti nelle riviste delle liste sanzionate dal governo, e, soprattutto, non può essere più cooperativo, perché – immerso in una competizione bandita e giudicata da autorità amministrative e commerciali esterni – non può più sentirsi impegnato assieme agli altri per uno scopo comune in un comune spazio di discussione e di esperienza. In cambio, però, alle università italiane viene riconosciuto proprio quanto Humboldt negava loro, vale a dire un margine di discrezionalità amministrativa nelle assunzioni di professori e ricercatori.

Se, nel documento ministeriale, sostituiamo al termine “autonomia” l’espressione “discrezionalità amministrativa in materia di reclutamento” otteniamo un argomento più coerente di quello esposto dalla sua lettera: una discrezionalità irresponsabile aveva trasformato le università in stipendifici, una discrezionalità controllata ha costretto le loro amministrazioni in una gabbia burocratica, una discrezionalità responsabile lascerebbe un margine di libertà maggiore, per poi chiamare le istituzioni a rispondere non sui processi, bensì sui loro esiti. In questo impianto teorico non si può pretendere di più: il principio della competitività induce a guardare con sospetto l’autovalutazione intrinseca alla ricerca stessa, compiuta in seno a una comunità scientifica vigile e aperta, e proprio per questo consapevole che l’intento di elaborare teorie scientifiche solide non è affatto identico a quello di prevalere sugli altri.

4. Il capro espiatorio

Come prendere le distanze da una valutazione istituita con la cooperazione della propria parte politica e della cui natura dispotica e retrograda si è forse interiormente consapevoli, senza però mettere in discussione la valutazione di stato in generale?

Il documento Valditara emancipa l’Anvur, autorità amministrativa di nomina governativa i cui criteri e parametri sono oggetto di decreti ministeriali, dalla sua dipendenza dal potere esecutivo, per attribuirle la responsabilità delle “distorsioni” e dei “costi materiali e umani” dovuti alla valutazione di stato: dalla moltiplicazione di articoli inutili finalizzati esclusivamente a superare soglie quantitative, alla predisposizione di indici di riviste che recintano campi disciplinari artificiosi e sterili, all’impiego di algoritmi aleatori e spesso incomprensibili che solo accidentalmente dicono qualcosa della qualità della ricerca, fino all’enorme spreco di tempo inflitto da un coacervo di adempimenti designati in forma di acronimi. Se la valutazione di stato, anziché limitarsi, ex post, agli esiti o ai prodotti, ha insistito con invadenza sui processi, la colpa è dell’Anvur e del modo in cui è stata intesa e costruita.

L’Agenzia, per una serie di errori concettuali, in parte dovuti appunto ad una declinazione Regolamentare molto articolata e complessa rispetto alla legge istitutiva (DPR 1 febbraio 2010 n 76) ed in parte a comportamenti opportunistici atti a scaricare su un soggetto tecnico e non politico le decisioni sgradevoli di premialità e sanzione, si è trasformata nel tempo in un ente inquisitorio e burocratico sempre più legato alla valutazione dei processi (valutazione ex ante ed in itinere) piuttosto che a quella dei prodotti (valutazione ex post).

Nelle leggi 1/2009 e 240/2010 di riforma del sistema universitario e della ricerca, l’allora Governo in carica, aveva chiaramente indicato che un sistema di valutazione del prodotto era lo scopo dell’intero sistema di analisi della formazione e ricerca scientifica e della competitività e sviluppo da esse derivanti. Un OdG dell’allora sen. G. Valditara (relatore per il Governo della L 240/10) identificava, come si è anticipato, proprio nella valutazione di prodotto (ex post) il significato di tutto il sistema di valutazione.

Anche chi condivide, da tempi non sospetti, buona parte delle critiche di Valditara all’Anvur può però chiedersi se questo ordinamento inquisitorio dipenda soltanto dal particolare modo in cui si è costruita e usata l ’agenzia, e non sia invece l’esito difficilmente evitabile di una valutazione di stato fondata su criteri esterni  alla ricerca stessa, da determinare e imporre amministrativamente .

L’Anvur, a differenza del Consiglio Universitario Nazionale, non solo non viene eletta dalla comunità dei ricercatori, ma chi è al vertice della sua piramide, nominato dal governo, nomina a sua volta i valutatori disciplinari che popolano i suoi gradini inferiori, sulla base di un Führerprinzip che discende via via dall’apice fino all’ultimo dei referee anonimi da trenta euro al colpo. E in tutta la sequenza il rapporto dei nominati con l’autorevolezza scientifica, o almeno con la competenza nel campo della valutazione o con l’assenza di conflitti d’interessi, è soltanto accidentale, come scriveva, in tempi non sospetti, il sociologo Pier Paolo Giglioli nella sua lettera di rifiuto all’Anvur. Anche la divisione delle riviste in fasce gerarchiche e disciplinarmente segregate non è frutto di un abuso dell’agenzia, bensì di decisione politica imposta da decreti ministeriali: una decisione politica pensata per valutare non dei processi, bensì dei “prodotti della ricerca” – i testi – avulsi dai loro contesti di discussione e sottoposti a computi numerici variamente oscuri e contestabili .

L’ erezione dell’Anvur a – poco innocente – capro espiatorio è una mossa felice. Ha infatti indotto alcuni rettori a difenderla pubblicamente in quanto autorità indipendente in grado di produrre una “verifica affidabile, priva di logiche di arbitrarietà locali”,10 e a dar dunque involontariamente conferma a una rappresentazione altrimenti discutibile.

Valditara, includendo fra gli esiti della valutazione di stato la “deresponsabilizzazione completa del singolo e del sistema”, ha toccato un nervo scoperto. Uno studioso maggiorenne dovrebbe capire da sé se un testo è scientifico o no; e, a maggior ragione, un rettore legittimato da un’elezione libera e da un dibattito pre-elettorale franco e leale non dovrebbe aver bisogno di bollini governativi per giustificare scelte presumibilmente già discusse e apprezzate dalla maggioranza che ha votato a suo favore.

5. Un cerchio da quadrare

Alcune delle proposte di riforma del documento Valditara comportano solo un trasferimento di funzioni: di per sé, far passare la competenza sull’accreditamento dei corsi di studio e sulla definizione delle soglie per l’abilitazione scientifica nazionale dall’Anvur al Miur non cambia granché se è il padre a farsi ministro della medesima dittatura dell’algoritmo prima delegata al figlio. Altre, invece, meritano di essere classificate analiticamente, non tanto per i loro dettagli tecnici, quanto perché possono essere lette come ispirate a premesse teoriche diverse e contrastanti.

La tabella che segue contiene esclusivamente citazioni letterali del documento, in modo da ridurre la mediazione interpretativa esclusivamente a quella compiuta da selezione e tassonomia.

A B
“Occorre rivedere le modalità di composizione del comitato direttivo dell’Anvur. A questo riguardo si dovrebbe passare ad una agenzia di valutazione del sistema universitario con un CdA strategico che imposti (in accordo con il Decisore politico) le regole e gli indirizzi di gestione e che sostituisca l’attuale CD (in cui componenti diventano di fatto esclusivamente dediti alla valutazione del sistema di cui hanno fatto parte). Il CdA invece dovrebbe avere anche compiti di riflessione sul sistema di valutazione. A questo si dovrebbe aggiungere una componente Tecnico-Amministrativa che dovrebbe essere gestita da un Direttore Generale competente e che dovrebbe sviluppare le modalità di attuazione del controllo e di verifica.” “Riconoscimento dell’esclusiva competenza sulla valutazione dei singoli docenti e ricercatori e del personale accademico alle istituzioni universitarie e agli enti di ricerca, nel rispetto dell’autonomia didattica, scientifica e organizzativa riconosciuta dalla Costituzione.”
“Valutazione della ricerca dei dipartimenti in base a tutta la produzione scientifica, fatta in modo automatico (vedi ANPRePS)” Riconoscimento “dell’esclusiva competenza del docente sulla valutazione degli apprendimenti e dei comportamenti del singolo studente, quale espressione irrinunciabile e qualificante della professionalità e della libertà di insegnamento”.
“Si dovrebbero, inoltre, riformare gli organismi di consulenza sulla ricerca come il CNGR (ed il mai attivato CEPR) e di conseguenza modificare il sistema di valutazione dei progetti di ricerca (PRIN, PON ecc) anche al fine di costituire un coordinamento (Cabina di Regia) dell’allocazione delle risorse per la ricerca scientifica (vedi allegato)” “Si dovrebbe attivare l’Anagrafe dei Professori, Ricercatori e Prodotti Scientifici (ANPRePS prevista dalla legge 1/2009 e basata sulla consultazione pubblica svolta su tutti i docenti e ricercatori nel 2013-14) che con un unico strumento consentirebbe in automatico di avere tutti i dati di tutti i docenti e della loro produzione scientifica.”
“Revisione e depotenziamento degli strumenti valutativi basati su esclusivi indicatori numerici” “Introduzione di strumenti di semplificazione volti a una significativa riduzione degli adempimenti amministrativi a cui sono soggetti i professori e ricercatori .“
“Una rivista dotata di comitato scientifico internazionale è già idonea ad accreditare le pubblicazioni ospitate.” “Si deve eliminare la distinzione fra fasce di riviste.”
“Si dovrebbe imporre a tutti i docenti e ricercatori l’iscrizione obbligatoria alla banca dati dei valutatori REPRISE al fine di avere costantemente a disposizione per le varie finzioni tutti gli attori del sistema e di avvicinare tutti al sistema valutazione della ricerca.” “L’attuale sistema dei PRIN non garantisce l’imparzialità della valutazione che deve essere trasparente, fatta cioè da valutatori che siano conoscibili ed eventualmente ricusabili e che non si limitino a discrezionali giudizi sintetici senza una motivazione puntuale, coerente e chiara.”
“Un sistema di governo/coordinamento centrale del sistema ricerca dovrebbe, senza pretendere gli eccessi di competitività della ricerca e dirigismo di oltreoceano, adattare al modello italiano il modello EU, in cui la politica di governo ha da un lato la visione complessiva delle risorse finanziarie e umane disponibili e dall’altro ha il diritto e il dovere di assegnare risorse in funzione delle esigenze del sistema Paese. A titolo di esempio con una percentuale rilevante (tra il 70 e l’80%) alla ricerca strategica, che risponda alle esigenze del Paese, alle sue capacità, alle sue potenzialità e alle sue sfide sociali;” “lasciando la restante percentuale a bandi competitivi legati alla ricerca di base (curiosity driven) dalla quale, come detto, provengono le così dette grandi innovazioni ed avanzamenti scientifici e sociali.”

 

I brani della colonna B, separatamente presi, disegnano un sistema per lo più compatibile con l’articolo 33 della Costituzione, che riconosce l’autonomia della didattica e della ricerca e riduce il carico amministrativo gravante sugli studiosi, ma preoccupandosi di assicurare una legalità e trasparenza dei processi assente nel regime della valutazione anonima e degli archivi inaccessibili: perfino l’ANPRePS potrebbe essere uno strumento per questo scopo, se venisse finalmente attivata, col ricongiungimento di quanto già esiste, e fosse aperta al pubblico.

I brani della colonna A, parte del medesimo documento, disegnano un sistema della ricerca concepito come un’impresa di capitalismo di stato al servizio di scopi determinati di volta in volta dal governo, sottoposto a metodi di valutazione automatici e controllato da un consiglio d’amministrazione. Il fine, qui, è la soluzione di problemi esterni alla ricerca, individuati dal “decisore politico” e non l’edificazione di nuove prospettive e cornici concettuali o la definizione di nuovi e vecchi oggetti di conoscenza.11 Questa tecnologia di stato,12 che concede alla ricerca di base uno spazio ridotto, non superiore al 30% del finanziamento complessivo, cerca la sua legittimazione nelle politiche europee della conoscenza e ne condivide i limiti.13 Essa, inoltre, essendo al servizio di utilità definite dal governo, è esposta al rischio di delegittimare sia se stessa sia lo stato,14 proprio perché la sua valutazione è affidata a un consiglio d’amministrazione le cui mire sono in primo luogo politico-economiche mentre l’interesse per il sapere è trattato come una “curiosità” da confinarsi in un ristretto recinto.

Il documento Valditara è dissonante perché non si ispira esclusivamente all’ideale della scienza di stato (A), bensì contiene anche significativi riconoscimenti (B) di un modello più antico, fondato sull’autonomia della ricerca. Ma proprio questa sua incoerenza – non si sa se dovuta a dissimulazione propagandistica o a un principio di palinodia – lo rende politicamente interessante e meritevole di essere preso sul serio.15

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Cinquanta sfumature di giallo: le società scientifiche ai tempi della valutazione di stato

Quella che segue è una lettera che ho inviato alla mailing list interna della Società Italiana di Filosofia Politica, in seno al dibattito per l’elezione del nuovo presidente. Il testo non tratta propriamente di persone, ma si interroga sulla funzione delle società scientifiche ai tempi della valutazione di stato. Proprio per questo, fin dall’inizio, non conteneva nomi; e proprio per questo ho deciso di renderla pubblica così come è stata scritta, eliminando il poco che sarebbe risultato incomprensibile perché riferito al dibattito interno e correggendo un paio di errori di battitura.

Cari colleghi,

ho a suo tempo imparato che i voti della SIFP non sono da prendere sul serio, dopo che questa vecchia proposta, che era stata approvata dall’assemblea all’unanimità, è stata semplicemente messa da parte dalla giunta con la motivazione il ministero stava facendo qualcosa – un qualcosa che non mi risultava affatto, né è effettivamente risultato in futuro.

Mi limito quindi a dire che non posso sostenere nessuno dei due candidati, a dispetto della loro ineccepibile carriera accademica. La mia carriera è invece ministerialmente eccepibile sia perché boicotto le riviste di fascia A – che sono tali perché incluse in una lista stilata da autorità di indiretta nomina amministrativa, spesso pure in conflitto di interessi – e non voglio piegarmi all’idea che il contenitore di un testo determini il valore del suo contenuto, sia perché non sono stata gran che nemmeno come commissaria ASN, avendo avuto la sfortuna di essere sorteggiata mentre credevo di essere sotto soglia a causa dei miei boicottaggi.

Però non posso fare a meno di comunicarvi il mio disagio di fronte alla commistione, negli argomenti sulla candidabilità di questa o di quello, di generici appelli al loro valore scientifico e alla loro esperienza istituzionale. Qui, fra questa e quello, c’è in verità una piccola differenza: la prima è stata nominata da un’autorità governativa che procede secondo il Führerprinzip, e che non solo per me è profondamente incostituzionale, e il secondo è stato parte di un organo elettivo ora quasi esautorato. Cito dall’articolo di cui sopra:

Carla Barbati ha parlato del ruolo delle società scientifiche nelle procedure valutative. La Presidente del CUN ha evidenziato che fino ad oggi è l’ANVUR che seleziona i componenti delle comunità scientifiche legittimati a effettuare valutazioni sia nell’ambito dei GEV sia in quello del Gruppo Libri e Riviste. La prof.ssa Barbati ha raccontato di come l’ANVUR rifiuti di considerare l’elettività di queste cariche da parte della comunità scientifica un modello decisionale virtuoso. Ha concluso sostenendo che se le società scientifiche non riescono a far sentire la propria voce e a reclamare un ruolo, il vuoto viene colmato dalle decisioni dell’ANVUR.

Non mi sembra di aver mai sentito il secondo – mi corregga se sbaglio – prendere una qualche posizione pubblica netta sulla valutazione di stato.

Come sicuramente saprete, l’ANVUR parla con chi vuole e dialoga con le società scientifiche solo per suo concessione. Nel caso della SIFP, più che un dialogo si è avuta spesso un’identità: la penultima presidente era membro del cosiddetto GEV, l’attuale presidente si è sempre professato neutrale – e quindi ininfluente – e ora una dei candidati ha coordinato il GEV. Le stesse persone che facevano parte del GEV, data l’esiguità dei docenti della nostra disciplina, sono state spesso anche parte delle commissioni ASN. Per non parlare della loro presenza negli organi delle riviste di classe A, per la quale rinvio allo studio che avevo fatto a suo tempo con Brunella Casalini. È “pluralismo”, questo, o, piuttosto, in un’epoca di ferocissimi tagli alla finanze e alle libertà accademiche, un “si salvi chi può”, nell’illusione che il “particulare” possa restare a galla mentre l’universale cola a picco?

Come commissaria ASN, cercando, nei limiti del possibile, di leggere i titoli presentati, mi sono resa conto che gli effetti di questo “pluralismo” sono i seguenti: una volta che è noto dove un candidato ha studiato è possibile prevedere non solo che cosa scriverà, ma anche come lo scriverà. Se si dovesse prendere alla lettera il requisito dell’originalità non si dovrebbe abilitare quasi nessuno. E, naturalmente, è assai più facile essere idonei all’abilitazione, almeno in termini di volume di pubblicazioni., se si è benedetti dall’appartenenza a uno dei gruppi i cui caposcuola praticano una scienza ministeriale, avendo fatto una scelta diversa da quella del sociologo Pier Paolo Giglioli e fanno pubblicare su riviste di classe A. Incidentalmente, il sistema di valorizzare il contenitore a scapito del contenuto – a proposito di “internazionalizzazione” – isolerà sempre più l’Italia in Europa e nel mondo. Qui racconto quello che ho sentito con i miei orecchi a Berlino, essendo invitata alla conferenza come rappresentante dell’AISA.

Come sapete trovo controproducente chiedere che questa o quella rivista sia assunta nella lista, se non per provocazione allo scopo di discuterne poi nella sede appropriata – che non è quella amministrativa -, quando si dovrebbe contestare il principio stesso della lista: le virtù amministrative del contenitore non si trasmettono, infatti, alle eventuali virtù scientifiche del contenuto e l’unica “collocazione editoriale” scientificamente rilevante è quella che permette l’accessibilità dei testi sia in lettura sia in scrittura. Andare dall’ANVUR o dal suo genitore, il MIUR, col cappello in mano a chiedere mercé significa legittimare, tramite il riconoscimento del principio delle liste con i suoi effetti oligopolistici e oligarchici,  una valutazione di stato intrinsecamente dispotica e retrograda.

Le società scientifiche, rinate in età moderna per scopi diversi da quelli ora prevalenti, sono attualmente ridotte a poco più di un sindacato per la rivendicazione degli interessi di discipline – o di alcuni dei docenti che le professano – i cui confini sono amministrativamente definiti. Qual è il colore di questo sindacato? A me sembra che non si vada oltre un certo numero di sfumature di giallo.

Per questo, al momento, non sentendomi rappresentata da nessuno neppure per quel minimo sindacale che dovrebbe essere la difesa dei miei diritti costituzionali, nessuno posso sostenere.

Buon anno, buona notte e buona fortuna.

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Valutazione di stato e libertà della ricerca: una riflessione filosofico-giuridica

Particolare della Scuola di Atene di RaffaelloLa revisione paritaria (peer review) è una parte importante della procedura che conduce alla pubblicazione di un articolo in una rivista scientifica tradizionale, costruita e pensata per la tecnologia della stampa. A due o più studiosi di campi disciplinarmente pertinenti, selezionati discrezionalmente dalla redazione della rivista e protetti dall’anonimato, viene chiesto di pronunciarsi ex ante sulla pubblicabilità di un articolo. Quanto i revisori scartano non vede la luce; e, analogamente, rimangono nell’ombra i loro pareri e la loro eventuale conversazione con gli autori, che ha luogo solo per interposta persona. La revisione paritaria aperta ed ex post consente invece di rendere pubblica l’intera discussione e di riconoscere il merito dei revisori, i quali, come gli autori, rinunciano all’anonimato.
In questo spirito, il Bollettino telematico di filosofia politica propone due articoli:

Il primo testo critica la tesi esposta da Andrea Bonaccorsi nel recente La valutazione possibile. Teoria e pratica nel mondo della ricerca, Il Mulino, 2015, condensabile nella seguente affermazione: la valutazione è espressione degli imperativi istituzionali della scienza così come teorizzati da R.K. Merton. Per Roberto Caso, l’autore legge l’opera mertoniana in modo distorto e parziale e trascura la dimensione giuridica del rapporto tra norme formali poste dallo Stato nel processo valutativo e regole informali della scienza: è difficile trasformare quanto in Merton era l’ethos condiviso di una comunità scientifica autonoma in norme di diritto amministrativo senza alterarne profondamente la natura.  Infatti, il disegno della valutazione che Bonaccorsi rappresenta  come democratico, dialogico, condiviso e trasparente collide frontalmente con la prassi italiana dell’ANVUR, motore immobile di orrori giuridici nonché di un gigantesco contenzioso che consegna la vera e ultima valutazione ai giudici.

Il secondo testo si interroga sulle radici filosofiche di questi orrori. Per distinguere la riflessione della ragione teoretica e pratica dagli elementi empirici, prende le mosse da una concessione: fa finta  che il sistema di valutazione teorizzato da Bonaccorsi sia una fotografia – mertonianamente – fedele del modo in cui la comunità scientifica valuta se stessa. Ma, perfino con questa assunzione, la sua costruzione ha come esito un sistema di valutazione praticamente dispotico e teoreticamente retrogrado. Il sistema è dispotico perché trasforma un ethos informale e storico in una norma di diritto amministrativo fissa, che cessa di essere oggetto di scelta da parte della comunità scientifica; ed è retrogrado perché, stabilendo questa norma, cristallizza, come nel castello incantato della Bella addormentata nel bosco, l’evoluzione in un fermo-immagine non più superabile senza ulteriori interventi amministrativi. A questo argomento principale si aggiungono alcune parti accessorie: la prima si occupa della questione, proposta da Bonaccorsi, della verificabilità empirica di alcune tesi dei suoi critici; la seconda prende in esame un campione di citazioni addotte dall’autore a sostegno di alcuni passaggi argomentativi importanti.

Entrambi i contributi sono ispirati dalla prospettiva ideale e critica della scienza aperta, che è già in grado di orientare, perfino con gli strumenti attualmente esistenti, un sistema di valutazione più conforme al principio costituzionale della libertà  delle arti, delle scienze e del loro insegnamento.

Le istruzioni per chi desidera partecipare alla revisione paritaria aperta si trovano qui.

È ora possibile commentare entrambi gli articoli anche su SJScience.org, qui e qui.

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Classificazione delle riviste: un breve confronto fra l’ANVUR e la Directory of Open Access Journals

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La Cassazione a Sezioni Unite, con una recentissima sentenza (Cass., sez. un., 28 febbraio 2017, n. 5058), analizzata su “Roars“, a conferma di quanto già stabilito dal Consiglio di Stato, indica con chiarezza qual è il vizio giuridico delle classificazioni ANVUR:

la mancata predeterminazione di criteri ex ante da porre a fondamento delle determinazioni dell’amministrazione.

In altre parole, le decisioni classificatorie dell’ANVUR in merito alle riviste, a dispetto dell’importanza che hanno per la valutazione della ricerca e l’accesso all’abilitazione scientifica nazionale, sono, eufemisticamente, arbitrarie. Per essere più chiari – si tratta pur sempre di deliberazioni amministrative in uno stato che vorrebbe essere di diritto – possiamo anche dire: le decisioni classificatorie dell’ANVUR sono, francamente,  dispotiche.

Immagine: bilancia della giustiziaIl DOAJ, da parte sua, pur non essendo un indice stilato da un’autorità amministrativa e non danneggiando chi preferisce percorrere altre strade, predetermina i suoi criteri ex ante. Qui, per esempio, uno dei redattori italiani del DOAJ li spiega in modo chiaro e dettagliato. Anche se non si tratta di un giudizio, chi fa domanda d’inclusione sa con quale metro la sua rivista verrà misurata.

Il DOAJ è debole, perché tiene in mano solo una bilancia mentre l’ANVUR è armata della spada del potere amministrativo. Chi ha l’onore di contribuirvi come redattore volontario sa che, per quanto i criteri siano stati affinati nel tempo, non potranno mai interamente catturare, nel bene e nel male, le molte cose in cielo e in terra che non riusciamo a sognare con  la nostra filosofia. Ma proprio questo è il suo pregio: il suo tentativo di costruire e di argomentare collettivamente una catalogazione di una parte del mondo della comunicazione scientifica non può diventare dispotico. A sostenerlo, infatti, c’è la debolezza di una bilancia e non la forza di una spada che fatica, a quanto pare, a contenersi  nei limiti del diritto.

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Le statue di Dedalo: le riviste di filosofia politica italiane di serie A

Roars ha puntualmente segnalato l’ancipite vicenda delle nuove liste di riviste last minute per l’abilitazione scientifica nazionale. E’ cambiato qualcosa fra le riviste di filosofia politica italiane di serie A, di cui avevamo già avuto modo di discutere? A quanto pare, la sola novità è data da Filosofia politica, che, scomparsa dalla lista precedente, è ora ritornata in tutta la sua gloria.  Per il resto, rimane saldo quanto avevamo già scritto a suo tempo.

Quanto a noi, in questo movimento di  statue di Dedalo,  conserviamo il nostro marchio di scientificità,  sia per l’area 14 sia per l’area 11.

L’Anvur ha spiegato che lo scopo delle nuove liste è correggere gli errori. Però la lista dell’area 14 continua a negare la scientificità sia all’Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie sia alle Hegel Studien.  Dobbiamo dunque concludere che per l’Anvur, persistentemente, studiare  Kant, Hobbes e Tocqueville è segno d’eccellenza scientifica nella filosofia politica, mentre ragionare su Hegel o pubblicare su un’importante rivista di filosofia sociale e del diritto tedesca e internazionale è meno fruttuoso della suinicultura.

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