Lineamenti di filosofia del diritto. Diritto naturale e scienza dello stato in compendio (1821) è l’opera che Hegel dedicò alla parte della propria filosofia che egli chiamava anche il ‘sistema dello spirito oggettivo’, un’opera che in Italia ha trovato lunga e meritata fortuna. A trent’anni dall’uscita, e a dodici dalla scomparsa di Giuliano Marini, l’importante studioso pisano che la ritradusse per la Biblioteca Universale Laterza, le eredi e l’editore hanno deciso di metterne a disposizione del pubblico (sotto licenza Creative Commons) la versione digitale. Si tratta di una scelta che va salutata con un sentimento di profonda gratitudine, perché restituisce al dominio pubblico uno dei classici imprescindibili per la formazione filosofica moderna, un’opera ancora oggi letta e citatissima. Per averne una conferma basti ricordare che, come ebbe a scrivere lo stesso Marini nella Premessa del traduttore alla prima edizione, si tratta dell’unica parte del sistema che, assieme alla Scienza della Logica (1812, 1816), Hegel “sentì il bisogno di sviluppare in volume separato”, e l’unica opera data alle stampe nell’intero periodo berlinese (p. XII).
In Italia, la centralità dei Lineamenti per gli studi filosofici e filosofico-giuridici fu chiara immediatamente: la Filosofia del diritto fu tra i primissimi testi hegeliani a trovare una traduzione nella nostra lingua, che in principio venne predisposta da Antonio Torchiarulo e apparve nel 1848. Alla traduzione del Torchiarulo nel 1863 fece seguito una successiva traduzione di Alessandro Novelli, e infine di Francesco Messineo, la quale, licenziata alla fine del 1912, uscì nell’anno successivo per la ‘crociana’ Biblioteca Universale Laterza e fu poi variamente riedita fino al 1979. Quando Giuliano Marini si accinse al difficile compito di fornire al lettore italiano una nuova traduzione di questa fondamentale opera hegeliana, quello di Messineo appariva già un lavoro molto invecchiato, per le varie ragioni che Marini stesso spiegò nella sua Premessa (p. XXI). Alla fine degli anni settanta lo studioso italiano aveva davanti a sé un testo bisognoso di una revisione radicale, tanto per ragioni legate alla naturale evoluzione della lingua, quanto per motivi più sostanziali, dovuti al tecnicismo del linguaggio di Hegel, la cui comprensione, nel frattempo, aveva avuto un affinamento ragguardevole, grazie anche al risveglio degli studi hegeliani tra gli anni sessanta e gli anni settanta. E tale complesso semantico attendeva di essere reso con nuove parole nelle lingue differenti dal tedesco; tutte ragioni, queste, che sconsigliavano di rimettere le mani sul testo del 1912 e che invece suggerivano un impegno ex novo.
La nuova traduzione di Marini avrà due edizioni: la prima, del 1987, che vide la luce dopo un decennio di duro lavoro, alla fine del quale – come scrisse Claudio Cesa, maestro di studi hegeliani in Italia, “non c’era parola che Marini non avesse scrupolosamente soppesato”, con la “precisa consapevolezza che bisognasse restituire il significato autentico dei testi”. Essa ebbe cinque ‘riedizioni’, l’ultima delle quali nel 1996; successivamente, Marini accettò di darne una Nuova edizione riveduta, quella che l’archivio “Giuliano Marini” ripropone in versione digitale. Rispetto alla prima, la seconda edizione variava, oltre che per “alcune modifiche,… quasi tutte di carattere formale” (p.VI), soprattutto per il fatto di essere stata accresciuta dalle Aggiunte (Zusätze) di Eduard Gans, ovvero i brani che questi – amico e discepolo di Hegel – aveva tratto dalle Lezioni di filosofia del diritto tenute dal filosofo quasi ininterrottamente nel periodo berlinese, fino al semestre invernale 1824/25. Seguendo gli appunti manoscritti di H. Hotho e di K. J. v. Griesheim, Gans aveva inserito questo materiale spurio nelle proprie edizioni della Filosofia del diritto (1833, 1840), predisposte per la raccolta completa degli scritti hegeliani curata da Karl Hegel, figlio del filosofo. In tal modo, Gans finì col costruire la versione definitiva della Rechtsphilosophie, ripresa poi nelle varie edizioni ottocentesche e novecentesche, e giunta quindi ai giorni nostri. Qui è inutile intrattenersi sulle ragioni per le quali Marini aveva scelto di non tradurre le Aggiunte nella prima, per poi invece inserirle nella nuova edizione del 1999 – egli stesso ce ne dà notizia nella Avvertenza alla seconda edizione (p. V) -; le Aggiunte furono tradotte da Barbara Henry, arricchendo il già consistente volume laterziano e fornendo al lettore contemporaneo, per completezza e rigore filologico, un’opera assolutamente paragonabile (se non perfino in anticipo sui tempi) a quella delle traduzioni nelle altre lingue europee.
A questo proposito c’è da sottolineare che, quando sul calare degli anni settanta Giuliano Marini iniziò il suo lavoro di traduzione, e ancora nel momento in cui quest’ultima apparve in libreria, il quadro sinottico della Filosofia del diritto in lingue diverse dall’originale era quantomai ristretto (anche su questo punto si veda la sopracitata Premessa, pp. XIX ss). Per quel che riguarda l’italiano si è già ampiamente detto; si deve aggiungere soltanto che nel 1996 – quindi circa un decennio dopo quella di Marini – sarebbe apparsa l’ulteriore versione di Bompiani, a cura di Vincenzo Cicero, cui lo stesso Marini fece cenno nell’Avvertenza del 1999 (p. VIII) -. Lasciando da parte l’italiano e spostandoci all’estero, prima del 1987 il traduttore poteva contare soltanto su pochi solidi esempi: in primo luogo l’importante precedente di Thomas Malcom Knox, che nel 1952 (e nel 1967 in seconda edizione) della Rechtsphilosophie aveva approntato un’ottima traduzione in lingua inglese per Oxford University Press, tuttora in commercio e ancora ampiamente utilizzata; c’era poi la traduzione francese del grande studioso del diritto naturale moderno Robert Derathé (Vrin, 1975), e infine c’era l’edizione in spagnolo di Juan Luis Vernal (Editorial Sudamericana, 1975). Sono queste le versioni che Marini aveva tenuto in considerazione, tutti lavori che certamente avevano dato un nuovo smalto al testo hegeliano tradotto rispetto alle versioni della prima metà del secolo – quella di Samuel Waters Dyde (London: George Bell & Sons, riedita nel 2005 da Abbot), addirittura del 1896, e quella di André Kaan (Gallimard, 1940), soprattutto – ma che rispetto a quella di Marini ancora risentono dei canoni precedenti, i quali alla fedeltà letterale preferivano la chiarezza del dettato, sì da farne per molti versi “più una parafrasi e un’interpretazione che una traduzione” (p. XIX). Solamente più tardi sarebbero arrivate, per le rispettive lingue, le versioni di Hugh Barr Nisbet (Cambridge University Press, 1991) e da ultimo di Alan White (Hackett, 2002) e, quasi in contemporanea, le versioni di Jean François Kervégan (Presses Universitaires de France, 1998) e di Jean-Louis Vieillard-Baron (Flammarion, 1999).
Sulla specificità dell’approccio di Marini all’opera di traduzione, e sull’atteggiamento ermeneutico che esso implicava ci sarebbe molto da scrivere – e non mancheranno certamente le occasioni per tornare a farlo. Certo è che un tale metodo dette il meglio di sé proprio con Hegel, restituendo un contributo che nei fatti non aveva pari, e non solo in Italia, se non risalendo a miliari esempi del genere, come la traduzione della grande Enciclopedia da parte di Benedetto Croce, “dalla quale data (1907) – Marini scriveva – può farsi incominciare la storia delle traduzioni italiane di Hegel” (p. XX); oppure quella della Fenomenologia dello spirito di Enrico De Negri (1933-36) o della Scienza della Logica di Arturo Moni (1925). Del resto, era proprio su questa linea che lo studioso pisano intendeva collocarsi, come ancora ci teneva a ribadire nel 1999 (p. VII); a ciò aggiungerei qualche battuta sullo stile, esemplare per l’aver rispettato il periodare “rigoroso e coinciso” del filosofo, e al contempo direttamente impegnato alla comprensione del testo, e senza inutili artifici. Per tutte queste ragioni, oggi possiamo senz’altro dire che, nelle modalità in cui Marini ha affrontato la pagina hegeliana, sopravvive lo spirito di una operazione ermeneutica, se non la lettera, da lui esplicitamente respinta come metodo per la traduzione, a beneficio del metodo del ‘calco’ (p. VII, pp. XX-XXII).
Rispetto agli anni, cronologicamente neppure così lontani, nei quali veniva proposta la nuova versione italiana dei Lineamenti il panorama filosofico del nostro paese è molto cambiato. Se lo Hegel di Marini, soprattutto nel periodo in cui cadeva la prima edizione, per molti versi si trovava ancora all’interno della Hegel-Renaissance che aveva indirizzato la Hegel-Forschung a partire dagli anni sessanta del secolo passato (del 1961 è l’uscita del primo volume della rivista “Hegel-Studien”, e l’anno successivo viene fondata la Internationale Hegel-Vereinigung, due imprese nate sotto l’attenta direzione di H.-G. Gadamer), già nel primo decennio del nuovo secolo questa spinta andava decisamente esaurendosi. Attualmente, il panorama filosofico internazionale si muove all’insegna di interessi diversi, spesso agli antipodi rispetto a ciò che fu definito ‘idealismo’. In aggiunta, va ricordato che l’opera di Marini – e non solo quella di traduttore – si muoveva in una prospettiva vicina allo storicismo, nella sua versione post-crociana soprattutto, mentre la filosofia italiana attuale (e quella politica in particolare) vive per lo più di contenuti d’importazione, prevalentemente anglosassone e in misura minore francese. E qui non si vuol dire che tutto ciò sia un male o un bene, ma semmai sottolineare il mutato segno dei tempi. Nondimeno, crediamo che lo Hegel filosofo politico e del diritto che s’impone attraverso la sapiente mediazione di Giuliano Marini, proprio grazie a questa distanza, al lettore di oggi sembra mostrare il suo volto più schietto; ciò anzitutto per merito di quella scelta di fedeltà al testo, conservata anche di fronte ai suoi momenti più spigolosi e criptici.
Credo si possa concludere che, più che a uno Hegel attuale, Marini mirò a uno Hegel autentico, pur nella piena consapevolezza della problematicità che nel nostro tempo un obiettivo di questo tipo finiva per conservare. Soprattutto, egli intendeva marcare la distanza che separava lo Hegel storico (cioè quello cui possiamo tentare di accedere attraverso il faticoso confronto diretto con gli scritti) dall’hegelismo a noi più o meno vicino. E proprio lui che, ispirandosi a una celebre formula di Enrico De Negri, tra i suoi maestri di elezione, si era sempre definito un “hegelista non hegeliano”, del pensiero hegeliano ci ha consegnato un a lezione che ha resistito benissimo al tempo, proprio per via della dichiarata indisponibilità a confinarla in una presa di posizione ‘ personale’. Tuttavia, Marini non fu mai un asettico mediatore del linguaggio: egli contribuì direttamente agli studi hegeliani col volume (edito in prima edizione da Bibliopolis nel 1978, e in seconda edizione accresciuta nel 1990 da Morano) Libertà soggettiva e libertà oggettiva nella ‘Filosofia del diritto’ hegeliana, una raccolta di saggi che traevano spunto, accompagnavano e per certi versi approfondivano la traduzione dei Lineamenti. È in questi studi – dall’inconfondibile stile esegetico – che emerge soprattutto la specificità del suo accostamento a Hegel. Il lettore che ancora volesse gettarci lo sguardo potrebbe facilmente constatare come l’ispirazione personale di quel ‘professore pisano’ fosse rinsaldata dalla consapevolezza di muoversi entro una consolidata tradizione nazionale, questa volta influenzata non tanto dal crocianesimo, quanto dai filosofi del diritto. Per farsene un’idea basterà rileggere alcune delle molte pagine dedicate alla società civile, o al concetto di libertà soggettiva: esse si muovono tutte all’interno di un quadro generale volto alla riappropriazione del valore e dell’autonomia del diritto dei giuristi, dopo la sua generale svalutazione avvenuta nella prima metà del secolo appena trascorso. E in quegli anni, forse più di tutti gli altri, il filosofo di Stoccarda era considerato il grande detrattore di quel diritto, colui il quale aveva finito per sacrificarlo in favore della politica e dello stato. In una tale riabilitazione del rapporto di Hegel col diritto possiamo rintracciare una comunanza d’intendi con una ben precisa linea interpretativa, che in Italia era stata aperta da Norberto Bobbio, di cui Marini rimase sempre un estimatore, anche quando più tardi tra loro emerse una dissonanza di vedute (che però non sconfinò mai in polemica) sugli esiti istituzionali del cosmopolitismo kantiano. Oggi credo si possa serenamente riconoscere che, per molti versi, lo Hegel filosofo politico di Marini fu uno Hegel ‘ bobbiano’, anche se le sue ragioni filosofiche battevano sui motivi teologici alla radice della dialettica, mentre quelle del pensatore torinese su una visione sostanzialmente illuministica, poi esemplificata nella nota formula della “crisi e compimento del diritto naturale”; ma il valore fondamentale del diritto, anche per la vita politica, fu per entrambi un faro.
Rileggere la traduzione di Marini è perciò un esercizio utilissimo, non solo per mettere a fuoco i motivi dominanti di una stagione culturale che, se non altro per ragioni biografiche, abbiamo alle spalle, ma anche come testimonianza di un insegnamento che è importante non vada perduto. Attraverso un solidissimo ancoraggio ai testi, egli riusciva a spingersi in profondità nella comprensione del suo autore, restituendone la complessità del pensiero non solo nella pagina scritta, ma anche a lezione, dove la traduzione della Filosofia del diritto venne impiegata per anni, a beneficio di intere generazioni di studenti. Protagonisti come Marini ci mancano; essi sono stati tra il meglio che nel secondo dopoguerra l’Università italiana, oggi scossa da profondi mutamenti, è riuscita a darci.
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