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Autonomia della ragione e diritto |
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aggiornamento 25 marzo 2003
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Questioni terminologiche:
il nesso natura-ragione L’autonomia che in tal modo il soggetto acquisisce si amplia al tempo stesso in direzione universale, divenendo consapevolezza dell’esistenza di una certezza intersoggettiva, e dunque di una comunità spirituale che si eleva al di sopra delle diversità culturali, etiche, religiose. Tale “comun denominatore” conduce ad un’autoaccettazione della ragione umana nelle sue più diverse espessioni, alimentando con ciò stesso, la fiducia di poter raggiungere una sempre più estesa unità di essa, ossia tale da condurre ad una valutazione imparziale della molteplicità delle sue disparate espressioni. Sul piano sia giuridico, sia epistemologico, la concezione che contestualmente a tale visione religiosa di fondo si viene consolidando, può essere definita quella di una pre-kantiana autonomia e trascendentalità della legge e del diritto; (e non di trascendenza di questi, ossia non loro ipostatizzazione in uno spazio separato e trascendente): “ Il diritto naturale propugna come suo principio supremo la tesi che esiste un diritto precedente ad ogni potere divino e umano e da esso indipendente. Il contenuto del concetto di diritto in quanto tale non si fonda […] sulla sfera del potere e della volontà, ma sulla sfera della ragion pura”.Cfr.E.CASSIRER, La filosofia dell’illuminismo, cit., p.333. È in tale prospettiva che la concezione groziana del diritto naturale, qualora la si consideri sotto il profilo del nesso individualità-universalità (e perciò stesso sotto quello natura-storia) viene ad assumere un carattere assai simile a quello che attiene ad una “fondazione conoscitiva”. Infatti intendere è giudicare (nella fattispecie della giustizia, ovvero delle azioni, fatti,etc.), ossia poter ricondurre ad una regola o norma che sta alla base del giudizio stesso secondo un criterio di misura costante e universale. Del tutto similmente, condizione di pensabilità/possibilità del diritto è la costanza della natura: “La giustizia è un determinato rapporto: e questo rapporto rimane sempre uguale, non conta quale soggetto lo concepisca […]. Il diritto ha una sua struttura oggettiva che nessun arbitrio può modificare , allo stesso modo che la matematica ha la sua. (Ibid.,pp.337-338). Alla luce di ciò risulta ingiusto quanto neghi o deformi la verità dei fatti, azioni, comportamenti, così da non rendere giustizia della loro dimensione, della loro portata e del loro senso autentico. In tal modo il problema del diritto viene a connettersi intrinsecamente con quello della verità. |
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