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Per Kant la dottrina del diritto (Rechtslehre) è il compendio (Inbegriff) delle leggi per le quali è possibile una legislazione esterna. Si divide in:
dottrina del diritto positivo, quando ha a oggetto la legislazione effettiva. Questa dottrina prende il nome di giurisprudenza (Rechtsklugheit) quando il giurista (iurisconsultus) è allo stesso tempo giurisperito, cioè conosce le leggi anche nella loro applicazione ai casi empirici;
scienza del diritto, quanto non ha a oggetto né il diritto positivo, né l'applicazione ai casi empirici. La conoscenza sistematica della dottrina del diritto naturale (ius naturae o diritto secondo ragione) rientra nella scienza del diritto, sebbene debba anche fornire i princípi immutabili per ogni legislazione positiva.
Immanuel Kant, La metafisica dei costumi
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Based on a work at https://btfp.sp.unipi.it/dida/kant_mds