Bollettino telematico di filosofia politica

Il labirinto della cattedrale di Chartres

Online journal of political philosophy  
Home > Classici 01/04/2004

Kant, Del diritto personale di specie reale

Metafisica dei costumi, Dottrina del diritto §§ 22 - 30

originale tedesco

§ 22

Questo diritto è quello del possesso di un oggetto esterno come di una cosa e dell'uso della stessa come di una persona. Il mio e il tuo secondo questo diritto costituiscono il domestico, e il rapporto in questa condizione è quello della comunità di esseri liberi, che per la reciproca influenza (della persona dell'uno su quella dell'altro) formano, secondo il principio della libertà esterna (della causalità), una società di membri di un tutto (di persone che si trovano in comunità) che si chiama casa. Il modo in cui si acquisisce questa condizione e all'interno della stessa non avviene né per atto autoritario (facto), né per semplice contratto (pacto), ma soltanto attraverso la legge (lege), la quale, poichè non è un diritto su una cosa e neanche un puro e semplice diritto verso una persona, ma è contemporaneamente anche un possesso della stessa, dev'essere un diritto al disopra del diritto reale e del diritto personale, cioè il diritto dell'umanità che risiede nella nostra persona, il quale ha per conseguenza una legge naturale permissiva, attraverso il cui favore è possibile un tale acquisto.

§ 23

L'acquisto che si fonda su questa legge è, quanto al suo oggetto, di tre specie: l'uomo acquista una moglie, la coppia dei figli, e la famiglia dei domestici. Ognuno di questi acquisti è nello stesso tempo inalienabile, e il diritto del possessore di questi oggetti è il più personale di tutti i diritti.

Il diritto della società domestica
Titolo primo: Il diritto coniugale
§ 24

Il rapporto sessuale (commercium sexuale) è l'uso reciproco, che un uomo [Mensch] fa degli organi sessuali e delle facoltà di un altro (usus membrorum et facultatum sexualium alterius), e può essere un uso naturale (attraverso cui è possibile creare un proprio simile), o un uso contro natura, e questo è rivolto o a una persona dello stesso sesso, o ad un animale di un'altra specie di quella umana; le quali violazioni delle leggi, vizi contro natura (crimina carnis contra naturam) che si dicono anche innominabili in quanto lesioni dell'umanità nella nostra propria persona, non possono essere salvati dal totale rigetto attraverso alcuna limitazione ed eccezione.

Il rapporto sessuale naturale è ora o quello secondo la semplice natura animale (vaga libido, venus vulgivaga, fornicatio), o secondo la legge. - L'ultimo è il matrimonio [Ehe] (matrimonium), cioè l'unione di due persone di sesso diverso per il reciproco possesso durante tutta la vita delle loro caratteristiche sessuali [Geschlechtseigenschaften]. - Lo scopo di generare e di educare i figli, può sempre essere uno scopo della natura, per il quale scopo essa ha instillato l'inclinazione dei sessi l'uno verso l'altro; tuttavia, che l'essere umano che si sposa, debba proporsi questo scopo, non viene richiesto ai fini della legittimità di questo suo legame; poiché altrimenti, una volta terminata la procreazione, il matrimonio si scioglierebbe da sé.

Infatti, anche alla condizione del desiderio dell'uso reciproco delle loro caratteristiche sessuali, il contratto matrimoniale non è un contratto qualsiasi, bensì un contratto necessario secondo la legge dell'umanità, cioè, nel caso in cui un uomo e una donna vogliano l'uno con l'altro godere reciprocamente delle loro proprietà sessuali, allora devono necessariamente sposarsi, e ciò è necessario secondo le leggi giuridiche della ragion pura.

§ 25

Infatti l'uso naturale che un sesso fa dell'organo sessuale dell'altro, è un piacere, per il quale una parte si dà completamente all'altra. In questo atto un uomo fa di sé stesso una cosa, il che va contro il diritto dell'umanità nella sua propria persona. Soltanto ad un'unica condizione ciò è possibile: che una persona, nel momento in cui viene acquisita dall'altra come se fosse una cosa, prenda a sua volta reciprocamente possesso di quella; poiché così riconquista nuovamente sé stesso e ristabilisce la propria personalità. Tuttavia l'acquisizione di una parte del corpo di un essere umano equivale all'acquisto di tutta la persona -poiché questa è un'unità assoluta-; di conseguenza, l'abbandono e l'accettazione di un sesso per il piacere dell'altro non solo è permesso a condizione del matrimonio, ma è possibile solo a quella condizione. Ma che questo diritto personale sia anche allo stesso tempo di specie reale si fonda su ciò, che, nel caso in cui uno dei due coniugi fugga, o si sia dato in possesso a un altro, l'altro ha il diritto di ricondurlo, in ogni momento e immancabilmente, proprio come una cosa, in suo potere.

§ 26

Per gli stessi motivi il legame tra coniugi è un rapporto di uguaglianza di possesso, tanto delle persone che si posseggono l'un l'altra reciprocamente (di conseguenza soltanto nella monogamia, poiché in una poligamia la persona, che si dà a un altro, acquisisce soltanto una parte dell'altro, al quale questa persona si abbandona completamente, facendosi quindi soltanto cosa), quanto dei doni della sorte, quantunque essi abbiano la facoltà, benché solo attraverso un particolare contratto, di rinunciare all'uso di una parte dei doni stessi.

Dal principio sopra menzionato deriva che il concubinato non è suscettibile di alcun contratto valevole in diritto, così come non lo è il mecato che si fa di una persona per un momento di piacere (pactum fornicationis). Per ciò che riguarda infatti quest'ultimo contratto, ognuno dovrà convenire che la persona che l'ha concluso non può essere costretta secondo il diritto a mantenere la sua promessa, caso mai essa se ne pentisse; e così può essere annullato anche il primo contratto, quello edel concubinato (come pactum turpe), perché questo sarebbe un contratto di locazione (locatio-conductio) avente lo scopo di far servire per l'uso di una persona una parte di un'altra, e in conseguenza per l'indivisibile unità di tutte le parti della persona, questa si sacrificherebbe come una cosa all'arbitrio dell'altra; perciò ogni parte può abolire il contratto concluso con l'altra, appena essa lo desideri, senza che l'altra possa fondatamente lamentarsi come di un'offesa al suo diritto. La stessa cosa vale anche relativamente al matrimonio morganatico, che ha lo scopo di utilizzare la disuguaglianza di condizione delle due parti a vantaggio del dominio di una parte sull'altra, perché in fondo questa specie di matrimonio, se condo il puro diritto naturale, non è diverso dal concubinato e non è un vero matrimonio.

Se perciò la domanda è: se venga anche contraddetta l'uguaglianza dei coniugi in quanto tale quando la legge dice dell'uomo in rapporto alla donna: egli deve essere il tuo signore (egli la parte che comanda, essa quella che ubbidisce), questo non può essere visto in contraddizione con l'uguaglianza naturale di una coppia, se questo potere è fondato solo sulla naturale superiorità delle capacità dell'uomo su quelle della donna nell'ambito dell'interesse comune della casa, e il diritto al comando è fondato su ciò, il quale perciò stesso può essere derivato dal dovere dell'unità e uguaglianza in considerazione dello scopo.

§ 27

Il contratto matrimoniale è compiuto solo attraverso il coito (copula carnalis). Un contratto tra due persone di ambo i sessi, stipulato con il proponimento segreto, o di astenersi dalla comunione carnale, o con la consapevolezza di una parte o di entrambe di incapacità a ciò, è un contratto simulato e non costituisce nessun matrimonio; può essere anche sciolto a piacimento di una delle due parti. Ma se l'incapacità sopravviene soltanto in seguito, allora quel diritto, per questo caso innocente, non può rimetterci.

L'acquisto di una moglie o di un marito non avviene dunque né facto (col coito) senza precedente contratto, né pacto (tramite il semplice contratto coniugale, senza successivo coito), bensì soltanto lege: ovvero come conseguenza giuridica dell'obbligo di non prendere parte ad un rapporto sessuale in modo diverso da quello che mette insieme il reciproco possesso delle persone, come si ottiene soltanto attraverso l'uso ugualmente reciproco delle proprie facoltà sessuali.

Il diritto della società domestica
Titolo secondo:
Il diritto dei genitori § 28

Allo stesso modo in cui dal dovere dell'uomo verso sé stesso, cioè verso l'umanità nella sua propria persona deriva per entrambi i sessi un diritto (ius personale) di fare reciprocamente acquisto l'uno dell'altro in quanto persone, in modo reale attraverso il matrimonio: così segue, dalla procreazione in questa comunità, un dovere di mantenimento e di cura riguardo alla loro generazione, i figli cioè, in quanto persone, hanno con ciò un diritto originario (non ereditato) alla cura da parte dei genitori, finché non siano capaci di mantenersi da sé; e precisamente ciò avviene per legge, cioè senza che a ciò sia necessario un particolare atto giuridico.

Infatti poiché quello che è stato generato è una persona, e poiché è impossibile farsi un concetto della generazione, mediante un'operazione fisica, di una creatura dotata di libertà: allora da un punto di vista pratico è assolutamente giusta e necessaria l'idea di considerare l'atto della procreazione come quello attraverso cui una persona sia stata messa al mondo senza il suo consenso, e che vi sia stata portata in modo arbitrario; per il quale atto i genitori hanno l'obbligo di rendere, per quanto sta nelle loro forze, questa persona contenta del suo stato. - Essi non possono distruggere il loro figlio come una cosa fatta da loro (perché questa non potrebbe essere una creatura dotata di libertà) e come loro proprietà, o anche abbandonarlo al suo destino, perché questo non è semplicemente un essere del mondo, bensì anche un cittadino del mondo portato nel mondo in una condizione, la quale ora non può essere loro indifferente anche secondo i concetti del diritto.

Da questa personalità dei primi [dei figli] segue ora anche che i figli non possono mai essere considerati proprietà dei genitori, ma certamente appartengono al mio e al tuo di questi (perché questi sono come cose nel possesso dei genitori, e possono essere ricondotti da ogni altro possesso in questo, anche contro la loro volontà), così il diritto dei primi [i figli] non può essere un semplice diritto di natura reale, dunque non inalienabile (ius personalissimum), ma neanche un semplice diritto personale, bensì un diritto personale di specie reali.

§ 29

Da questa personalità dei primi [dei figli] segue ora anche che i figli non possono mai essere considerati proprietà dei genitori, ma certamente appartengono al mio e al tuo di questi (perché questi sono come cose nel possesso dei genitori, e possono essere ricondotti da ogni altro possesso in questo, anche contro la loro volontà), così il diritto dei primi [i figli] non può essere un semplice diritto di natura reale, dunque non inalienabile (ius personalissimum), ma neanche un semplice diritto personale, bensì un diritto personale di specie reali.

A questo proposito è dunque evidente che il titolo di un diritto personale di specie reale debba necessariamente aggiungersi nella dottrina del diritto ancora al di sopra del diritto reale e del diritto personale; quella suddivisione valida fino ad oggi non è stata dunque completa, perché se si parla del diritto dei genitori sui figli come su un pezzo della loro casa, quelli non possono semplicemente richiamarsi all'obbligo dei figli di ritornare indietro, quando siano fuggiti, ma hanno anche il diritto di riprenderli e di impadronirsi di loro come cose (come degli animali domestici fuggiti).

Il diritto della società domestica
Terzo titolo: Il diritto del capo di casa.
§ 30

I figli della casa, che con i genitori hanno costituito una famiglia, diventano maggiorenni (maiorennes), cioè signori di sé stessi (sui iuris) anche senza un contratto che disdica la loro precedente dipendenza, col semplice raggiungimento delle capacità del proprio sostentamento (così come avviene in parte come naturale maggiore età secondo il corso generale della natura, in parte secondo le loro particolari caratteristiche naturali), e acquistano questo diritto senza alcun atto giuridico particolare, quindi semplicemente secondo la legge (lege) - non devono niente ai genitori per la loro educazione, così come questi ultimi a loro volta si liberano proprio nello stesso modo del loro obbligo nei confronti di quelli, di conseguenza entrambi conquistano la loro libertà o la riconquistano - ma la società domestica, che era necessaria secondo la legge, d'ora in poi si scioglie.
Entrambe le parti possono ora veramente conservare proprio la stessa casa, ma in un'altra forma di impegno, cioè in quanto associazione del padrone di casa con la servitù (i servi e le serve), dunque proprio questa società domestica, ma ora come società del capo di casa (societas herilis), attraverso un contratto secondo il quale il primo con i figli diventati maggiorenni, o, se la famiglia non ha figli, con altre persone libere (la comunità domestica [Hausgenossenschaft]) istituiscono una società domestica, che sarebbe una società ineguale (di colui che comanda, o del potere e di coloro che ubbidiscono, cioè della servitù (imperantis et subiecti domestici)).

La servitù fa parte ora del patrimonio del padrone e precisamente, per quel che riguarda la forma (lo stato patrimoniale) proprio come secondo un diritto reale; infatti il padrone può ricondurre la servitù, se essa fugge, in suo potere con un atto di arbitrio unilaterale; per quel che riguarda la materia però, cioè quale uso egli possa fare di questa sua cooperativa domestica, egli non può comportarsi come un padrone della stessa (dominus servi): poiché egli l'ha portata in suo potere soltanto attraverso contratto; un contratto però, con il quale una parte rinuncia a tutta la sua libertà a vantaggio dell'altra, quindi cessa di essere una persona, di conseguenza non ha neanche l'obbligo di rispettare un contratto, bensì riconosce solo il potere, contraddice se stesso, cioè è nullo e non valido. (Qui non si parla del diritto di proprietà nei confronti di chi abbia perduto la sua personalità a causa di un crimine.)
Questo contratto però concluso tra signori e servitù, non può essere di tale natura che l'uspo degeneri in abuso, e intorno a ciò il giudizio spetta non solo al padrone, ma anche alle persone di servizio (che dunque non possono mai essere ridotte in servaggio); il contratto dunque non può essere concluso per tutta la voita, ma sempre e solo per un tempo deteminato, durante il quale una parte può sciogliersi dall'obligazione. I figli però (persino quelli di una persona che ha perso i suoi diroitti a causa di un reato) sono sempre liberi. Ogni uomo infatti nasce libero, perché egli non ha ancora commesso nulla di male, e le spese della sua educazione, sino alla sua maggiore età, non gli possono essere ascritte come un debito che egli debba saldare. Infatti anche il servo dovrebbe, se lo potesse, fare educare i propri figli, senza esigere per questo da loro alcun compenso; il signore dello schiavo subentra dunque per questa incapacità del secondo, nella sua obbligazione.

Si vede anche qui, come nei due precedenti titoli, che si tratta di un diritto personale di specie reale (quello dei signori sui servi), perché i servi si possono riprendere e ricondurre ed esigere come un mio esterno da ogni possessore, prima ancora di esaminare i motivi per i quali siano stati indotti a fuggire e il diritto che essi possono far valere.